Mangime per cani: materie prime!!!

Su Blogdog parliamo di cucina casalinga, lo riteniamo il miglior modo per alimentare i propri cani. Unisce l’abitudine del cane domestico a nutrirsi della cucina umana (avanzi dell’urbanizzazione umana un tempo ma, cucina equilibrata e completa al giorno d’oggi), con il piacere di cucinare (in maniera un po’ diversa) per un altro membro della “famiglia” o come piace chiamarla a me del branco/famiglia. Ma la moda o necessità di nutrire con mangime industriale è diffusa e non possiamo fare a meno che informare. Informare “buttando un occhio” sulla qualità di ciò che proponiamo, per cercare di consigliare al meglio. E la qualità del mangime commerciale è determinata innanzitutto dalle materie prime utilizzate.

La scelta di nutrire con mangime non è sempre biasimabile… Si! Perché tante possono essere le motivazioni che spingono un proprietario a scegliere questo comodo metodo. Tante volte i proprietari sono consigliati dagli stessi Medici Veterinari di fiducia ad optare per un tipo di alimentazione industriale.

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Sul perché il veterinario lo possa fare ho alcune mie ipotesi… alcune proprio cattive. Ma potrei sbagliarmi 🙂 :

  1. Vi siano delle patologie che rendono più comodo l’utilizzo di determinati alimenti (e dunque non parliamo di cani sani)
  2. Non si fida delle capacità del proprietario di seguire una dieta naturale (sia essa barf-whole prey o casalinga cotta) bilanciata e dunque spaventato dai potenziali “danni” che una dieta mal seguita e ricca di scompensi o eccessi nutrizionali possa creare; E spesso ha ragione perché il 75% dei proprietari cambia dosi ed alimenti sbilanciando le diete equilibrate.
  3. E’ palesemente più facile comprendere e concentrarsi sulla realizzazione dei livelli target per alcuni nutrienti (nutrienti preoccupanti) quando il cane si nutre con cibo industriale che segue dei profili con quantità minime standard sancite da AAFCO invece dei 40 e più nutrienti attualmente riconosciuti per cani e gatti (NRC, 2006) ;
  4. Non sia molto ferrato dal punto di vista nutrizionale e preferisca affidarsi alle composizioni che comunque per legge devono rispettare determinati requisiti nutrizionali.
  5. Dietro chiara richiesta del proprietario che trova “più comodo” nutrire con mangime.

L’interesse aziendale

Sento spesso dire dai proprietari, quasi come per pulirsi la coscienza, per non informarsi più a fondo sulla qualità di ciò che offrono, essendone in realtà totalmente ignari: <Le aziende tengono alla salute dei nostri cani, non avrebbe senso che li avvelenassero o li nutrissero male>.

Vero! Certo, non hanno interesse ad avvelenare i clienti…. però non prendiamoci in giro… Il consiglio di amministrazione dell’Azienda X che assieme all’amministratore delegato “Signor Carlo Rossi” si riunisce all’11° piano in sala riunioni il venerdì mattina a decidere quale sarà il taglio budget del prossimo anno e quale fornitore di materie prime favorire per riuscire a risparmiare, avrà ben altro in testa che non il benessere fisiologico di Kira il barboncino della “Signora Maria” che abita di fronte a noi….

Casi di avvelenamenti e conseguente ritiro delle merci ci sono stati, casi di formulazioni errate, casi di contaminazioni e scambi di materie prime, insomma mancheranno i giusti controlli qualità? Le aziende a volte possono sbagliare è vero. Non è sicuramente loro interesse essere sulle prime pagine per uno scandalo come quello globale del 2007: “La FDA Food and Drug Administration ha ricevuto (approssimativamente) dei report di almeno 8500 animali morti, includendo almeno 1950 gatti e 2200 cani che erano morti dopo aver mangiato mangime contaminato”. Link originale

Su via… facciamo i seri, Kira rappresenterà anche un figlio (peloso), per la signora Maria, ma per il Sig. Carlo sarà il cane sconosciuto della Signora Maria, la quale rappresenta una cliente che fa parte di un pool di “consumatori”. Consumatori che bisogna convincere ad acquistare il prodotto, per aumentare il reddito dell’azienda, per aumentare le quote azionistiche dei finanziatori. Quote che aumenteranno anche in maniera direttamente proporzionale a quanto l’azienda riuscirà a risparmiare.

<Ah ma io mi rifornisco da una piccola azienda che fabbrica vicino casa mia…> La piccola realtà dell’azienda che produce appena una decina di migliaia di quintali di mangime al mese è vero che tenderà ad offrire un prodotto qualitativamente migliore, ma dovrà anche emergere con prezzi competitivi per far fronte al nome blasonato, alla potenza pubblicitaria di un’Azienda che produce centinaia di migliaia di quintali al mese. E come farà a tenere prezzi contenuti, potendo di contro ammortizzare meglio le spese? Non è necessario lo dica io.

E’ il “giochino” del “guadagno più che posso cercando di mantenere una certa qualità“, ma… Non è facile. Uno dei metodi che le Aziende hanno trovato è quello di diverse linee di produzione. Alcune da Discount ed altre Premium. Qui si vede parecchia differenza. Ma anche in questo caso sarà necessario capire bene cosa stiamo andando a comprare.

Non mi stancherò mai di dirlo: Bisogna leggere le etichette e saperle interpretare

L’informazione. La nostra arma

Qualunque sia la motivazione che ci spinge a nutrire con mangime industriale, dovremmo anche essere consapevoli di ciò che stiamo propinando al nostro cane. E nel fare la scelta non è come comprare i biscotti della Barilla o della Bauli. Eppure molti… quasi tutti…i proprietari sono sempre a chiedere qual è la marca migliore?

Il proprietario a cui chiedi di farti vedere l’etichetta degli ingredienti e delle analisi analitiche del prodotto ti manda per whatsApp la foto del pacco con il nome e la pubblicità visiva stampata…. No! Non è così che si identifica un mangime di qualità.

Dunque, se teniamo alla salute ed alla qualità di vita del nostro cane, dobbiamo curare e stare attenti a cosa diamo da mangiare. Questo articolo nasce per dare un insieme di dettagli in più rispetto agli articoli inerenti che abbiamo postato su Blogdog:

Perché se è vero che la legislazione e gli organi di controllo svolgono un servizio a tutela della salute dei nostri animali (e nostro), in realtà l’aspetto qualitativo non è molto salvaguardato e… fatta la legge….nasce l’inganno!

Materie prime mostrate sul pacco di mangime per cani. Sono realmente così?

Mi spiego meglio:

La legge mi dice che se sul pacco di croccantini stampo la foto di una bella e succulenta bistecca di manzo, allora sono obbligato ad inserire la percentuale di carne di manzo presente nel mangime. Con una determinata dicitura ad esempio carne fresca di manzo posso indicare l’ingrediente PRIMA della lavorazione e dunque non nel suo reale contenuto di materiale secco con umidità del 12%(c.a) , l’umidità dei croccantini. Perché una bistecca di carne fresca è fatta dal 71,6% di acqua.

Introduzione della regola secondo cui qualora una materia prima venga evidenziata tramite parole, grafici o immagini è obbligatorio indicare la percentuale esatta di inclusione (*).

(*) Rimane la facoltà del responsabile delle indicazioni in etichetta di riportare la percentuale di inclusione di ciascuna materia prima

Novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 767/2009 “TECNICA MANGIMISTICA E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI” Prof. P. Caparra

Beh.. è ovvio che non sono molti i produttori che dettagliano le percentuali degli ingredienti, non essendone obbligati

L’importanza delle materie prime. L’esempio pratico

Analizziamo un prodotto Platinum SuperPremiumfascia altissima:

Descrizione prodotto: cibo per cani completo di tutti gli elementi nutrizionali e con almeno il 70% di carne fresca di agnello e riso

COMPOSIZIONE: Carne fresca di agnello (70 %), riso spezzato (15 %), farina di carne di agnello, pesce essiccato, lievito di birra essiccato, polpa di mela essiccata, erba medica, olio di salmone, estratto di yucca, olio di semi di lino pressato a freddo, olio di oliva pressato a freddo, estratto di cozze dalla conchiglia verde, semi di cardo mariano, finocchio essiccato, radice di sarsaparilla, carciofo essiccato, nasturzio, estratto di infuso di camomilla, dente di leone, genziana essiccata, cloruro di potassio

COMPONENTI ANALITICI: PROTEINE GREZZE 24,00%; OLI E GRASSI GREZZI 14,00%; CENERE GREZZE 6,70%; FIBRA GREZZA 2,00%; CALCIO 1,50%; FOSFORO 1,10%; UMIDITA’ 18,00%.

Dunque nel pacco che ho comprato ci sarà: 100% – (24%+14%+6,7%+2%+1,5%+1,1%+18%)= 32,7% di Carboidrati Il valore carboidrati non lo dicono mai…. Insomma è decisamente un prodotto dal valore più in alto della media…. Quello che è fondamentale è la chiarezza degli ingredienti presenti. Però… non confondiamoci troppo:

Ricordiamoci che su 100gr di bistecca di agnello fresca cruda si avrà 70,2gr di acqua 20 gr di proteine , 8,8gr di grassi (20mg di colesterolo)

Non so se sia chiaro il concetto. Io produttore potrò dire sul pacco: Carne fresca di Manzo 70% e Riso ed il proprietario “distratto” crederà che su 100gr di mangime starà dando al suo cane 70 grammi di carne fresca e 15 grammi di riso ed il resto dei restanti 15 grammi saranno le “esotiche” sostanze inserite tra gli ingredienti, che fanno sempre bene (sarcastico)… No! niente di più errato.

Perchè ci sarà 30gr di quella carne fresca (una volta tolta l’acqua) 15 grammi di riso (almeno) e poi si sommerà a quella carne fresca la farina di carne di agnello, il pesce essiccato i vari grassi e carboidrati aggiuntivi per giungere al 100%. Cos’è la farina di carne di agnello? Andando a spulciare la dicitura sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea risulta:

«farina di carne e ossa»: proteine animali derivate dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2 conformemente a uno dei metodi di trasformazione di cui all’allegato IV, capo III;

A questo punto non parliamo più obbligatoriamente di carne di muscolo di agnello, ma di tutt’altra provenienza.

Questo resta comunque uno dei migliori mangimi la cui etichetta mi sia passata sotto le mani ultimamente. Soprattutto perché la dicitura Carne fresca di.. (con indicata la percentuale) al primo posto tra gli ingredienti è già un buon inizio. Prezzo? 45,00 Euro un pacco da 5Kg

L’importanza delle materie prime. La denuncia

Un basso prezzo del cibo è solitamente sinonimo di bassa qualità delle materie prime

A tanti piace “vincere facile” e comprare a prezzi molto più convenienti (nell’immagine 3,19 Euro 4Kg) e troviamo delle composizioni così dichiarate:

COMPOSIZIONE: granoturco estruso, proteine della carne disidratate, strutto suino, glutine di granoturco, calcio carbonato, cloruro di sodio, idrogenofosfato di calcio, magnesio ossido

COMPONENTI ANALITICI: PROTEINE GREZZE 28,5%; OLI E GRASSI GREZZI 21,5%; CENERE GREZZE 6%; FIBRA GREZZA 3,00%. Carboidrati= 41%

E’ un quantitativo di proteine maggiore di quello delle crocchette premium discusse sopra, ed anche grassi. Ma le proteine provengono dal granoturco per la maggior parte. Non avranno quella funzionalità biologica che potranno avere quelle proteine provenienti dalla carne fresca di agnello. E’ un prodotto altamente grasso (strutto di suino) e dunque il rischio di problematiche cliniche (pancreatiti) dovute ad un alto contenuto di grasso con un basso tenore proteico (in rapporto) aumenta esponenzialmente. Non è chiaro da quale parte dell’animale provengano le proteine. Non è definita la specie animale che dovrebbe essere la fonte primaria di proteine. In caso di reazione avversa al cibo, non avremo idea di quale (presumibilmente proteina) animale abbia potuto causare la reazione. Senza considerare che: Stiamo nutrendo il nostro cane come se fosse una gallina.

Ma il prezzo non è l’unica discriminante. ATTENZIONE!! Potremmo pagare come “oro colato” autentiche “porcherie”….

Nomi generici come pollame, carni, derivazione o sottoprodotto animale, vegetale sono nomi vaghi ed al loro interno ci può essere di tutto e di più. Dal cuore di bue alle setole del maiale e le piume di pollo… Adesso si che la strategia di “prodotto di qualità” seguita dal venditore può fare molta differenza.

Una cosa è nutrire “Kira con un cibo contenente proteine derivate per la maggior parte da carne fresca di pollo, un altro è nutrirla con proteine derivate maggiormente da piume, pelli e setole. Una cosa è nutrirla con carne e riso, un’altra è nutrirla con riso, granoturco, patate ed un pò di carne o scarsi sottoprodotti della carne…

Eppure tutte le componenti raggiungono i minimi necessari sanciti da FEDIAF e NRC… Eppure le proteine grezze sono 25%… MA sono POCHE e SONO SCARSE (in questo caso) Così come i grassi (16,5%), così come i tanti carboidrati presenti 41% (con 8% di umidità residua)

Allora basta ci sia carne fresca di xxx e che sia al primo posto??? Ehm, no! Il problema nasce quando sul pacco risulta la famosa bistecca succulenta ma nell’etichetta alla voce componenti troviamo “carne fresca (di cui manzo 14%) e sottoprodotti di…..”: (ricordiamoci che a quel 14% va tolto il 70% , circa, di acqua…)

Nell’articolo dedicato su come leggere le etichette dei pacchi ci eravamo sbizzarriti a descrivere ogni dicitura per capire esattamente cosa avessimo di fronte. Qui oggi vorrei porre l’attenzione alle voci come “sottoprodotti ” Estrapolo proprio da quell’articolo solo questa categoria.

Materie Prime. La legge

Spesso si fa confusione tra Categoria 3 , sottoprodotti, proteine, farine e quello che essi possano essere,che qualità possano rappresentare.

Elencherò le diciture e le materie prime come la legge le descrive. Come le potete trovare sul:

REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2011
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto
riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

Materie prime per mangimi definizione :

3. materie prime per mangimi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009, di origine animale, comprendenti proteine animali trasformate, prodotti sanguigni, grassi fusi, prodotti a base di uova, olio di pesce, derivati lipidici, collagene, gelatina e proteine idrolizzate, fosfato bicalcico, fosfato tricalcico, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro, prodotti a base di colostro e fanghi di centrifugazione o di separazione;

Altre definizioni di materie prime “interessanti”: (non posso non metterle…)

  1. «prodotti sanguigni»: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, ad esclusione delle farine di sangue; si tratta, fra l’altro, di plasma secco/congelato/liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati/congelati/liquidi o componenti o miscele di tali prodotti;
  2. «proteine animali trasformate»: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all’utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all’utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; tuttavia non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;
  3. «farina di sangue»: proteine animali trasformate ottenute dal trattamento termico del sangue o dei componenti del
    sangue conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1;
  4. «farina di pesce»: proteine animali trasformate ottenute da animali acquatici diversi dai mammiferi;
  5. «grassi fusi»: grassi derivati dalla trasformazione di:
    a) sottoprodotti di origine animale; oppure
    b) prodotti destinati al consumo umano che un operatore ha destinato a altri scopi;
  6. «olio di pesce»: olio derivato dalla trasformazione di animali acquatici o dalla trasformazione di pesce per il consumo umano che un operatore ha destinato a fini diversi dal consumo umano;
  7. «sottoprodotti apicoli»: miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano;’
  8. «collagene»: prodotti a base di proteine ottenuti da pelli, ossa e tendini di animali;
  9. «gelatina»: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;
  10. «ciccioli»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
  11. «proteine idrolizzate»: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;

Ma nel cibo per cani cosa c’è?

«alimenti per animali da compagnia»:

  • alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare che:
    • a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
    • b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

Non voglio tediare con tutte le norme, le nomenclature e le prescrizioni. Chi è interessato può andare direttamente a vedere il regolamento il cui link ipertestuale si trova nel nome stesso (in blu e sottolineato). Qui riporterò semplicemente cosa si intende per materie prime quando si parla di mangime per cani

  • Categoria 3: sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo (rispetto alle categorie 1 e 2), come gli scarti di macellazione che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato (grasso e ossa).
    Tali prodotti possono essere utilizzati come fertilizzanti, come prodotti per scopi tecnici (es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici) o per la produzione di alimenti o prodotti da masticare per animali da compagnia (previo trattamento).

Sono quegli alimenti non destinati al consumo umano. Questo non vuol dire che tutti quelli che ricadano sotto la Categoria 3 sia possibile usarli per produrre mangimi.

In questa categoria ricadono anche materie prime di tutto rispetto…ma, anche materie prime scarse. Il rischio è alto ed è lo stesso discorso che facevo ad inizio articolo parlando di interessi aziendali. Sui piatti della bilancia mettiamo qualità da un lato guadagno dall’altro… l’ago verso dove penderà di più???

Sotto elenco ciò che è ammesso inserire come materia prima ed è usato in alimenti per animali domestici. Nella lista ho fatto una differenziazione dei colori molto generalizzata per rimarcare la qualità buona da quella dubbia a quella scarsa…

Materie prime ammesse all’interno delle conserve per animali, o meglio identificate come: MATERIE PRIME DESTINATE UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA!!

Alimenti per animali da compagnia significa che possono diventare:

  1. Alimenti in conserva. Materiale Cotto da utilizzare nei mangimi umidi ad esempio
  2. Altri alimenti trasformati. Materiale Cotto per Croccantini estrusi e pressati, snack, biscotti, integratori
  3. Alimenti greggi. Materiale crudo utilizzato ad esempio come Alimenti Barf
  4. Articoli da masticare. Ad esempio le ossa di pelle di bovino o le corna di cervo
  5. Interiora aromatizzate.Sono materie prime utilizzate come additivi per rendere più appetibili altri prodotti (appetizzanti o esaltatori di sapidità)

Piccolo inciso sul punto 4. Articoli da masticare. Tra questi ci sono la pelle di bue o bufalo arrotolata a forma di osso. Per diverso tempo parecchi blogger e persino siti medici veterinari hanno gridato al “mortale” al tossico” dicendo fossero fatte con le stesse pelli che si usano per fare borse e scarpe. Beh non è così.. per le borse e scarpe si usano sottoprodotti di categoria 1 e 2 e non quelli che si usano per questo tipo di snack che come dicevamo sono di Categoria 3. Eventuali investigazioni ed analisi fatte oltreoceano non hanno valenza alcuna perchè le regolamentazioni ed i processi produttivi oltreoceano non sono gli stessi che usiamo in europa ed in Italia e che nomino anche in questo articolo.

I sottoprodotti di cui sopra di origine animale sono costituiti da (Estratto informazioni Certificato Sanitario come da CAPO 3 Gazzetta Ufficiale Regolamento CE 142/2011 in applicazione del (CE) n. 1069/2009):

  • Carcasse e parti di animali macellati, oppure nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell’Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali.
  • Carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della legislazione dell’Unione:
    • i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione dell’Unione, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
    • ii) teste di pollame;
    • iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti;
    • iv) setole di suini;
    • v) piume;
  • Sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione dell’Unione;
  • Sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
  • Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
  • Alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti si origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
  • Sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
  • Animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
  • Sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano
  • I materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo agli animali attraverso tali materiali:
    • i ) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni
    • ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
      • – Sottoprodotti dei centri di incubazione
      • – Uova
      • – Sottoprodotti di uova, compresi gusci d’uovo
    • iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali
  • Sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali;
  • Materiali ottenuti da taluni animali che non sono stati trattati con talune sostanze vietate a titolo della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell’articolo 35, lettera a), punto ii) del regolamento CE n° 1069/2009
  • Sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell’Unione europea,ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali.
  • Sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell’Unione europea, ma che non presenta segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e che proviene da carcasse di animali macellati in un macello, considerati idonei al consumo umano in seguito ad un esame ante-mortem ai sensi della normativa dell’Unione.
  • Olio di pesce costituito da:
    • sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano
    • prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o di difetti di condizionamento o altri difetti che non rappresentano rischi per la salute pubblica o animale.
    • animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali
    • sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano
  • Grassi fusi prodotti da:
    • carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa dell’ Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali
    • Grassi fusi prodotti da carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o corpi e parti seguenti di animali sa selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della legislazione dell’Unione:
      • i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione dell’Unione, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali
      • ii) teste di pollame
      • iii)pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti
      • iv)setole di suini
      • v)piume
    • sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi sai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione dell’Unione
    • sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte
    • prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali
    • Alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
    • Sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti;
    • Animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
    • Sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano
    • I materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo agli animali attraverso tali materiali:
      • i ) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni
      • ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri:
        • – Sottoprodotti dei centri di incubazione
        • – Uova
        • – Sottoprodotti di uova, compresi gusci d’uovo
      • iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali
  • Prodotti a base di uova preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:
    • sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano
    • prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali
    • i materiali seguenti provenienti da animali terrestri che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali materiali:
      • – sottoprodotti dei centri di incubazione
      • – uova
      • – sottoprodotti di uova, compresi i gusci d’uovo

Dunque, ci sono carcasse di animali che sarebbero potute finire nei banchi della carne al supermercato per il nostro consumo (umano) e tanta altra roba che… anche no! Non voglio mettere in dubbio la buona fede delle case mangimistiche, ma faccio notare che se nel mangime troviamo parecchi vegetali, zampe e zoccoli, becchi, eccetera questi contengono una gran quantità di azoto che viene incluso nel calcolo delle proteine grezze. Quindi un mangime con alta percentuale di proteine grezze non è detto che sia buono, che il valore organolettico di tali proteine sia di qualità…

Si dice spesso che nel mangime vi siano i rifiuti delle cucine… Il regolamento CE 142/2011 in applicazione del (CE) n. 1069/2009 si applica ai rifiuti di cucina e ristorazione: i rifiuti di cucina e ristorazione possono essere trasformati e successivamente utilizzati, purché i prodotti derivati non siano utilizzati come mangime per *tali animali. Il regolamento tutela con appropriate misure prevenendo lo smaltimento accidentale di sottoprodotti di origine animale liquidi (pulizia pavimenti, pulizia macchinari di trasformazione). *Nota: tali animali si riferisce a quelli diversi dagli animali da pelliccia

Il Regolamento UE 2017/1017 riporta nel catalogo materie prime:

Residui di cucina e ristorazione:

Tutti i rifiuti alimentari contenenti materiale di origine animale, incluso l’olio da cucina usato, provenienti da ristoranti, società di catering e cucine, sia centralizzate sia domestiche.

Conclusione

Ho cercato di fare un po’ più di chiarezza sugli alimenti di categoria 3 estrapolando le notizie dall’articolo più “pesante” che affronta nel dettaglio la questione etichettatura, approfittando e stressando sulla necessità di saper leggere le etichette (ancora una volta). Spero di esser riuscito a sensibilizzare qualche lettore in più, sull’importanza di essere informati.

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Alexdogs

Ciao! Sono Alessio Palleschi La mia passione per la cinofilia, che mi segue da 40 anni, mi ha portato negli ultimi tempi a voler aiutare sempre più persone a creare un rapporto migliore con i propri cani, a gestire e far crescere il proprio cane nel migliore dei modi in completa autonomia. Esplora gli articoli, le guide e gli approfondimenti che ho pubblicato su questo Blogdog!

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